osservazioni Linee Guida incarichi di responsabilità ai Funzionari ex art. 87 CCNL
Al Direttore Generale,
e p.c. al Personale T.A.,
si reputa opportuno condividere alcune osservazioni sulle recenti Linee Guida sugli incarichi di responsabilità ai Funzionari ex art. 87 CCNL, auspicando che talune osservazioni, laddove ritenute utili, possano essere trasfuse anche nelle successive Linee guida relative agli incarichi di specifiche responsabilità per Collaboratori e Operatori ex art. 117 del CCNL, fatte le debite proporzioni.
In premessa, appare doveroso rappresentare che si è consci della complessità organizzativa e gestionale che caratterizza la macchina del nostro Ateneo, contesto nel quale si intrecciano funzioni istituzionali, vincoli normativi e adempimenti sempre più articolati, considerando anche la cessazione dal servizio recente e ventura di personale - anche dirigenziale - che pone sfide amministrative molto complesse, di cui daremo ulteriore cenno nell'epilogo di questa lettera.
È proprio in tale prospettiva, che si apprezza lo sforzo profuso da parte dell’Amministrazione e delle Rappresentanze del personale nel definire un quadro di linee guida che, nel rispetto dei principi normativi e contrattuali vigenti, mantenga al contempo un adeguato margine di flessibilità organizzativa e di discrezionalità amministrativa, fisiologico e riconosciuto dall’ordinamento quale strumento necessario per assicurare efficacia, efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa. Proprio nella consapevolezza di tale equilibrio tra esigenze regolative e autonomia gestionale, le osservazioni che seguono intendono essere formulate in spirito costruttivo, nella prospettiva di contribuire, ove ritenuto utile, a rafforzare ulteriormente i profili di fiducia organizzativa, anche alla luce, come ben noto a una parte significativa del PTA, di trascorsi pregressi segnati ed alimentati da cicliche perplessità circa la piena conoscibilità dei processi decisionali.
In riferimento agli avvisi per l’assegnazione degli incarichi, sarebbe fortemente augurabile l'espressa restituzione pubblica integrale degli esiti: indipendentemente dalla ritenuta implicita pubblicità - come da principi generali di trasparenza amministrativa - non essendo chiaramente codificata la restituzione successiva, permane il rischio che non vi sia una comunicazione nominativa e completa di chi venga effettivamente selezionato, con indicazione dell’importo attribuito. Trattandosi di incarichi retribuiti con risorse pubbliche e di eventi valutabili nei percorsi professionali futuri, l’interesse pubblico, collettivo e diffuso alla conoscibilità degli esiti - in disparte ai già previsti obblighi di legge ai sensi del D.Lgs. 33/2013 - appare prevalente rispetto a esigenze di riservatezza che, in tali fattispecie, assumono carattere recessivo. L’esperienza maturata negli anni precedenti nel nostro Ateneo, segnata da forme di trasparenza di "facciata" prive di esiti pubblicamente verificabili successivamente come risaputo ai più, ha dimostrato come l’assenza di restituzione effettiva vada a minare alla base proprio il principio enunciato della trasparenza nonché della rotazione.
Proprio tale pregressa stagione di trasparenza incompleta, ampiamente nota al personale tecnico-amministrativo, rischia di produrre effetti distorsivi anche sugli avvisi futuri: una parte non trascurabile del personale, infatti, ha potuto negli anni accumulare titoli valutativi – partecipazioni a gruppi di lavoro, incarichi specialistici come RUP/DEC, attività di vigilanza, assistenza tecniche a commissioni elettorali/concorsuali, (presunti/pseudo-) "sorteggi" del personale (mai verbalizzati a nostra conoscenza), corsi di formazione retribuiti dall’Amministrazione ecc. – in contesti non sempre caratterizzati da piena pubblicità degli esiti e tracciabilità delle assegnazioni e soprattutto rotazioni, andando di fatto a "dopare" gli esiti delle future selezioni, almeno potenzialmente, rischiando paradossalmente di perpetuare ed accentuare diseguaglianze originarie.
In tale contesto, le restituzioni pubbliche degli esiti assumono rilievo ancor più significativo proprio nei casi in cui, a seguito dell’avviso, non pervengano candidature ovvero non vi siano candidature ritenute idonee e l’Amministrazione proceda al conferimento d’ufficio. In queste ipotesi, infatti, l’esercizio della discrezionalità amministrativa – principio costituzionalmente e normativamente riconosciuto, come noto, ma pur sempre soggetto ai canoni di imparzialità, buon andamento e trasparenza – richiede un livello di motivazione e pubblicità rafforzato: la piena conoscibilità degli esiti, con indicazione nominativa e dell’importo attribuito, costituisce una fondamentale garanzia sostanziale a tutela dell’interesse pubblico, della credibilità dell’azione amministrativa e della fiducia organizzativa del personale.
Un'ulteriore considerazione a nostro avviso importantissima sulla rilevanza ex post delle risultanze, è rafforzata alla luce di pregresse esperienze organizzative: è ampiamente noto al personale, infatti, che passate richieste di accessi ai documenti o anche segnalazioni di ritenute irregolarità sulle modalità di precedenti procedure selettive e/o progressioni interne, hanno determinato conseguenze penalizzanti, quali, nelle migliori delle ipotesi, improvvisi trasferimenti d’Ufficio anche di colleghe e colleghi in servizio da tanti anni nelle rispettive Strutture e, nelle peggiori delle ipotesi, conseguenze significativamente ancor più rilevanti sulle proprie carriere senza che, qualche "mestierante del consenso" che avrebbe dovuto e potuto difendere le lavoratrici e i lavoratori, abbia messo in campo le opportune azioni di tutela - forse impegnati in calcoli ragioneristico-elettorali - che, diversamente, sono tendenzialmente approntate ad "orologeria", invece, solo per chi gode di "appartenenze", le più disparate, ritenendo opportuno richiamare la nostra lettera del 29 agosto 2025 circa una nuova politica di gestione del contenzioso.
L'invito che rivolgiamo, pertanto, è che una pubblicità chiara, sistematica e verificabile degli esiti, consentirebbe non solo di rafforzare la legittimità dell’azione amministrativa, ma anche e soprattutto di proteggere tutti i dipendenti, riducendo la necessità di esporsi individualmente mediante richieste formali di accesso per ottenere informazioni che, in un sistema pienamente trasparente, dovrebbero essere fisiologicamente conoscibili by design, by default.
Con riferimento alla durata degli incarichi, la previsione di un termine massimo di 24 mesi rinnovabile nei soli limiti della programmazione di Ateneo introduce un vincolo la cui effettività dipende da un parametro interno non predeterminato, con il rischio concreto di proroghe sine die. Si auspica pertanto che le Linee Guida fissino un divieto espresso di proroga ai 2 anni, decorsi i quali sia obbligatoria la riapertura dell'avviso interno, indipendentemente da qualsiasi valutazione discrezionale. A garanzia della trasparenza e a presidio della rotazione effettiva, si propone altresì che, in sede di pubblicazione degli esiti, sia resa pubblica, per ciascun incarico, anche la storia delle assegnazioni precedenti sulla medesima posizione, con indicazione nominativa del titolare e del numero di mandati ricoperti, anche su quelli degli ultimi 5 anni: un'informazione che, lungi dal ledere la riservatezza individuale - recessiva, come noto, rispetto all'interesse pubblico alla conoscibilità degli atti retributivi - consentirebbe a tutto il personale di disporre di un quadro oggettivo, verificabile e nel tempo tracciabile.
Con riferimento alle disposizioni circa gli incarichi ad interim, pur riconoscendone la funzione di garanzia della continuità amministrativa, si ritiene opportuno evidenziare come l’assenza di un termine massimo di durata, di un obbligo espresso di attivazione tempestiva dell’avviso ordinario e di un limite alla reiterazione possa, nel tempo, esporre l’istituto al rischio di utilizzi non pienamente coerenti con la sua natura eccezionale; proprio perché l’interim costituisce una forma di attribuzione discrezionale e temporanea, appare auspicabile che sia sempre accompagnato da motivazione rafforzata, pubblicità degli esiti e, soprattutto, chiara previsione di transitorietà, così da evitare che uno strumento concepito per fronteggiare situazioni contingenti si trasformi, di fatto, in modalità ordinaria di copertura delle posizioni, favorendo eccessivamente personale interno anziché anche immissioni dall'esterno contemperando, pertanto, un opportuno equilibrio tra la legittima aspirazione al riconoscimento delle carriere interne, i vincoli di bilancio e la ciclica iniezione di nuovo personale, che potrebbe portare freschezza di professionalità, idee, approcci e visioni complementari alle seniority interne.
Ci si sofferma con particolare attenzione sull’istituto dell’interim proprio perché, alla luce delle pregresse vicende ampiamente rappresentate nella nostra comunicazione del 29 ottobre 2025 in materia di affidamento reiterato di incarichi - in quel caso dirigenziali - e di utilizzo distorto dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, appare necessario evitare che dinamiche già oggetto di criticità rientrino oggi sotto diversa veste regolativa: se in passato si è ritenuto di dover superare un modello fondato su concentrazione, proroghe e utilizzi eccezionali divenuti ordinari, sarebbe incoerente consentire che, attraverso un ricorso estensivo e reiterato agli interim, si riproducano assetti analoghi. L’interim deve restare strumento contingente e strettamente temporaneo, non modalità surrettizia di stabilizzazione di posizioni o di ricostituzione di equilibri già ritenuti non conformi ai principi di trasparenza, rotazione, imparzialità ed anche, non meno importante, di efficienza amministrativa sicché, la estrema molteplicità concentrativa di incarichi (non solo per i Funzionari), va ad impattare negativamente anche sulla qualità della macchina burocratica nel suo complesso a supporto di Studenti, Docenti, Ricercatori, Personale T.A. e altri Stakeholders.
Per quanto fin qui, si richiamano le precedenti nostre comunicazioni del 6 ottobre 2025 sulla trasparenza e tracciabilità dei gruppi di lavoro e delle commissioni PTA, del 28 luglio 2025 sulla pubblicità delle selezioni per attività retribuite di vigilanza e supporto e del 13 ottobre 2025 sulla trasparenza dei punteggi di valutazione della performance. In esse si evidenziava come la pubblicazione nominativa degli incarichi, la tracciabilità nel tempo delle assegnazioni e la conoscibilità, anche in forma aggregata e anonimizzata, delle distribuzioni valutative costituiscano non solo buone prassi etiche, ma strumenti concreti di prevenzione di distorsioni, di rafforzamento della fiducia organizzativa e di riduzione del contenzioso. Un sistema che rende visibili criteri ed esiti responsabilizza i decisori, tutela i responsabili che operano con coerenza e offre a tutto il personale un quadro oggettivo entro cui collocare il proprio percorso professionale.
Con riferimento al regime transitorio, la disomogeneità delle fattispecie disciplinate - incarichi ex ante ed ex post al CCNL del 18.01.2024 e/o privi di scadenza - genera un quadro frammentato che rischia di perpetuare, sotto diversa veste, proprio le asimmetrie che le nuove disposizioni intendono superare. Nel rispetto dei diritti maturati e della continuità amministrativa, si auspica che l'Amministrazione valuti l'opportunità di adottare una disciplina transitoria unitaria e livellante, che fissi una data comune di ricognizione di tutti gli incarichi in essere, indipendentemente dalla loro origine, avviando per ciascuno entro un termine unico, certo e ragionevole - augurabilmente entro il 30.07.26 - la procedura valutativa ordinaria prevista dalle presenti Linee Guida. Una simile soluzione consentirebbe di onorare quanto legittimamente acquisito, senza tuttavia cristallizzarlo oltre il necessario, restituendo all'intero sistema quella omogeneità di partenza che sola può garantire equità, trasparenza e fiducia.
Il provvedimento di adozione delle Linee Guida, cita espressamente il confronto con le Rappresentanze del personale; or bene, richiamando quanto già osservato nella nostra comunicazione del 10 novembre 2025 sul Contratto Integrativo di Ateneo 2025-2027, ove si evidenziava, tra l'altro, anche la necessità di rafforzare significativamente i canali informativi e la tracciabilità delle interlocuzioni tra rappresentanze e personale, si auspica fortemente il ricorso preventivo ed obbligatorio alle consultazioni pubbliche promosse direttamente dall’Amministrazione sulle Linee Guida, Regolamenti e più in generale sugli atti regolativi che incidono direttamente sul personale.
Ciò non implicherebbe alcuna compressione delle prerogative istituzionali della Parte pubblica né delle competenze legalmente riconosciute ai soggetti titolati alla contrattazione; al contrario, rappresenterebbe uno strumento virtuoso di ascolto diffuso, particolarmente rilevante in un contesto in cui una quota significativa di dipendenti - almeno 200 dalle nostre stime - non è iscritta ad alcuna sigla per i più diversi e legittimi motivi e non intercetta i canali informativi sindacali (anche quelli informali come mailinglist, social, messaggerie ecc.), ma non per questo avulsi dalle dinamiche di merito. Le consultazioni preventive, pertanto, rafforzerebbero la qualità regolativa, la legittimazione sostanziale delle scelte e la percezione di inclusione, lasciando comunque impregiudicata la responsabilità decisionale dell’Amministrazione nei limiti delle norme vigenti.
In ultimo, dal provvedimento di adozione delle Linee Guida, non emergono riferimenti ad una preventiva consultazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza né del Data Protection Officer: in considerazione del fatto che la disciplina degli incarichi, pur collocandosi nell’alveo delle relazioni sindacali e dell’organizzazione del lavoro, incide direttamente su trattamenti di dati personali, pubblicità degli esiti, trasparenza amministrativa e prevenzione di possibili conflitti di interesse ovvero integrità organizzativa, si augura fortemente il coinvolgimento di talune figure per i rispettivi ambiti di competenza.
In epilogo, in connessione valoriale con quanto fin qui, si richiama quanto anticipato nell'epigrafe di questa lettera, relativamente ad un recente articolo web del 2 dicembre 2025 di un funzionario dell'Ateneo, oggi in quiescenza, dedicato al tema della perdita di competenze e professionalità con il pensionamento del personale tecnico-amministrativo; il contributo editoriale mette in luce come il sapere esperienziale non sia sostituibile da sole procedure digitali e come il rischio maggiore sia la dispersione di competenze consolidate. Or bene, proprio nello spirito dell'articolo, garantire a tutte e a tutti reali opportunità di crescita, in un contesto di piena trasparenza e tracciabilità, significa anche prevenire la formazione di "roccaforti" organizzative che concentrano conoscenze e responsabilità, impedendo il ricambio e la valorizzazione della "cantera" di talenti interni: un sistema aperto e meritocratico rafforza la resilienza istituzionale e preserva reputazione, credibilità e capacità competitiva dell’Ateneo.
Nel massimo rispetto che si conviene e nella piena consapevolezza delle prerogative delle Parti, si reitera l'auspicio nell'incipit del presente scritto affinché le osservazioni fin qui proposte, possano essere valutate e, ove ritenute meritevoli, recepite (anche) nelle prossime Linee Guida relative agli incarichi di specifiche responsabilità a Collaboratori e Operatori ex art. 117 del CCNL, così da consolidare un impianto regolativo integrato tra i due corpus dispositivi sempre, ovviamente, nel supremo interesse della generale valorizzazione del capitale umano a supporto dell'intera nostra Comunità.
Un Gruppo di dipendenti UNISA